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Esonero canone TV per anziani

Descrizione del servizio

Gli abbonati Rai con una età pari o superiore ai 75 anni, che rientrino in un determinato parametro economico sono esentati dal pagamento del canone Rai, a partire dal 2008. L’esenzione riguarda l’apparecchio televisivo che si trova nella casa di residenza.

È possibile richiedere l'esenzione per l'anno in corso e il rimborso per gli anni precedenti a partire dall'anno 2008.

Dove e a chi rivolgersi

Tutti i contribuenti interessati possono richiedere assistenza e informazioni sulle modalità di compilazione della dichiarazione e all’istanza di rimborso al numero 848 800 444 o presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate presenti su tutto il territorio nazionale.
Inoltre è a disposizione dei cittadini il Call Center Risponde Rai al numero 199 123 000.

Presentazione della domanda

Chi può presentarla

Hanno diritto all'esenzione annuale le persone che hanno compiuto 75 anni entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento o comunque entro il termine di pagamento del canone.

Chi richiede il beneficio per la prima volta relativamente al secondo semestre deve aver compiuto 75 anni entro il 31 luglio dell'anno di riferimento.

Requisiti del richiedente

Per avere diritto all'esenzione occorre:

  • aver compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone di abbonamento Rai (generalmente il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno)
  • non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge, che siano titolari di un reddito proprio
  • avere un reddito annuo non superiore a 6.713 euro (per le richieste relative agli anni fino al 2017) oppure a euro 8.000 (riferito all'anno di imposta 2017, per le richieste relative all’anno 2018).

Reddito

Il reddito, riferito all'anno precedente a quello per cui si chiede l'agevolazione, è costituito dalla somma delle seguenti voci:
  • reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili) come riportato nella dichiarazione dei redditi presentata per l'anno precedente alla richiesta di rimborso o esenzione. Chi non presenta la dichiarazione dei redditi fa riferimento al reddito indicato nel CUD
  • redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta (ad esempio interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di stato, e proventi da quote di investimenti)
  • retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, incluse quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica
  • redditi di fonte estera non tassati in Italia

Sono esclusi dal calcolo del reddito

  • i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili)
  • il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze
  • i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni
  • altri redditi assoggettati a tassazione separata

Modalità di presentazione

Per la domanda di esenzione per l'anno in corso occorre presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, il Modulo di dichiarazione sostitutiva.

L'eventuale rimborso spetta a coloro che dovessero avere pagato indebitamente il canone a seguito dell'addebito nella fattura per la fornitura di energia elettrica. La richiesta di rimborso può essere presentata dal titolare dell’utenza elettrica, o dagli intermediari abilitati, mediante specifici moduli presenti  sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare per quanto riguarda i cittadini over 75 in possesso dei requisiti di esonero è possibile richiedere il rimborso solo se si è presentata per tempo la richiesta di esonero (entro il 30 aprile per l'intero anno ed entro il 31 luglio per l'esonero nel secondo semestre) e si è quindi pagato il canone indebitamente.

La richiesta di rimborso, insieme ad un valido documento di riconoscimento, può essere consegnata agli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate oppure inviati tramite raccomandata a:

Agenzia delle Entrate
Ufficio Torino 1 Sat – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 - 10121 – Torino

Scadenza per la presentazione

Entro il 30 aprile di ogni anno per chi fa domanda per la prima volta e per il rimborso per gli anni precedenti.

Nelle annualità successive, i contribuenti possono continuare a beneficiare dell'agevolazione senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni.

Qualora il contribuente, negli anni successivi alla presentazione della dichiarazione, non risulti più in possesso dei requisiti per beneficiare della esenzione, sarà comunque tenuto al versamento del canone.

L'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispone che venga irrogata una sanzione amministrativa di importo compreso tra euro 500 ed euro 2000 per ciascuna annualità evasa. Tale sanzione si cumula con il canone dovuto e gli interessi maturati. In caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445 del 2000.