Nuove regole sul congedo straordinario e sui permessi della Legge 104/92
Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, ha introdotto importanti novità normative in materia di permessi di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
L'INPS, con il messaggio n. 3096 del 5 agosto 2022, fornisce le prime indicazioni in materia di permessi.
Le novità in materia di Permessi Legge 104/92 per chi assiste un familiare con handicap grave.
Fino ad oggi solo una persona della famiglia del disabile aveva diritto a richiedere 3 giorni di permesso previsti dalla Legge 104: il cosiddetto referente unico.
Viene eliminato il “referente unico dell’assistenza”, in base al quale, ad esclusione dei genitori, non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente l’opportunità di usufruire di giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in condizione di disabilità grave.
La nuova norma prevede infatti che una stessa persona con handicap potrà essere assistita da diversi familiari che potranno presentare domanda per la fruizione dei 3 giorni di permesso.
Permessi Legge 104/92: le novità contenute nell’articolo 33
La nuova formulazione dell’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/92 stabilisce che, fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza alla stessa persona con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su apposita richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne alternativamente tra di loro.
D.lgs n. 151/2001: congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili
L’articolo 2, comma 1, lettera n), del D.lgs n. 105/2022, introduce le seguenti modifiche al articolo 42 del D.lgs n. 151/2001:
viene introdotto il “convivente di fatto” tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in parola, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile; si stabilisce che il congedo in esame spetta anche nel caso in cui la convivenza, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.