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Contributi per la rinegoziazione delle locazioni esistenti

Descrizione del servizio

Il presente avviso pubblico intende favorire la rinegoziazione dei canoni di locazione, con eventuale modifica della tipologia contrattuale, quale strumento per fronteggiare la difficoltà nel pagamento del canone da parte dei nuclei  familiari, in particolare di quelli incorsi in una riduzione del proprio reddito, anche a causa della crisi economica cagionata dall’emergenza sanitaria COVID 19 e dell’attuale emergenza alluvionale che ha colpito la popolazione di alcuni Comuni della Regione Emilia-Romagna.

Possono presentare richiesta di contributo i conduttori residenti nell’alloggio o, se non residenti, titolari o contitolari del contratto di locazione, aventi ISEE ordinario o corrente non superiore a € 35.000,00, con contratto regolarmente registrato da almeno un anno (alla data di presentazione della domanda di contributo). Il contributo è erogato al locatore.

La rinegoziazione deve essere avvenuta in data successiva al 03/11/2022.

Interventi ammissibili ed entità del contributo

La rinegoziazione può articolarsi nelle seguenti fattispecie:

  • Riduzione dell’importo del canone di locazione libero (art. 2, comma 1 L. 431/98) o concordato (art. 2, comma 3 L. 431/98)

La riduzione del canone deve essere di almeno il 20% del canone originario e applicata per una durata minima di 6 mesi; il canone mensile rinegoziato non può comunque superare € 800,00.
Il contributo è pari:

  1. durata tra 6 e 12 mesi: 70% del mancato introito, comunque non superiore a € 1.500,00
  2. durata tra 12 e 18 mesi: 80% del mancato introito, comunque non superiore a € 2.500,00
  3. durata oltre 18 mesi: 90% del mancato introito, comunque non superiore a € 3.000,00.

Il canone di locazione da prendere come riferimento è quello specificato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT, al netto delle spese condominiali ed accessorie.

Per i contratti di locazione i cui conduttori siano nuclei familiari che, a far tempo dal 1° maggio 2023, risiedevano anagraficamente e/o dimoravano abitualmente negli alloggi colpiti dagli eventi calamitosi ricadenti nei territori di cui all’Allegato 1 del decreto legge 1° giugno 2023 n. 61, nel caso di rinegoziazione di contratti di durata tra 6 e 12 mesi, il contributo sarà pari al 100% del mancato introito, comunque non superiore a € 1.500, a condizione che la domanda di rinegoziazione sia presentata dopo la data di pubblicazione della deliberazione n. 919 del 05/06/2023 e comunque entro il 3 novembre 2023 (ultimo termine per l’annualità 2023).

  • Riduzione dell’importo del canone con modifica della tipologia contrattuale da libero (art. 2, comma 1 L. 431/98) a concordato (art. 2, comma 3 L. 431/98)

Il canone mensile del nuovo contratto a canone concordato non può comunque superare € 700,00.
Il contributo è pari all'80% del mancato introito, calcolato sui primi 24 mesi del nuovo contratto, con contributo massimo non oltre € 4.000,00.
La riduzione del canone è calcolata tra il canone annuo del contratto originario e il nuovo canone annuo percepito, come definito dagli accordi territoriali, esclusi gli oneri condominiali e accessori.

Dove e a chi rivolgersi

Presentazione della domanda

Requisiti del richiedente

Sono ammessi al contributo i nuclei familiari ISEE, in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

  • cittadinanza italiana
    oppure
    cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea
    oppure
    cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche;
  • valore ISEE ordinario o corrente per l’anno 2022 del nucleo familiare del conduttore non superiore ad € 35.000,00
  • residenza nell’alloggio oggetto del contratto di rinegoziazione
    oppure
    se non residenti, titolari o contitolari del contratto di locazione;
  • contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato da almeno un anno;
  • rinegoziazione del contratto di locazione in essere registrata presso l'Agenzia delle Entrate.

È ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare del conduttore, relativa ad una sola rinegoziazione.

La domanda potrà eventualmente essere ripresentata successivamente alla scadenza della rinegoziazione precedente.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei familiari, ciascun nucleo familiare, se in possesso dei requisiti, può presentare domanda di contributo separatamente per la propria quota di canone.

Casi di esclusione dal contributo

Non possono essere beneficiari dei contributi di cui al presente Programma i nuclei familiari assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

I benefici del presente Programma non sono altresì cumulabili con quelli del cosiddetto “Fondo Affitto” (L 431/1998 e LR 24/2001), pertanto per l’intera vigenza del contratto rinegoziato, i nuclei familiari conduttori non possono presentare domanda per il contributo relativo al “Fondo Affitto”.

Modalità di presentazione

Il modulo, debitamente compilato e firmato, ed i relativi allegati si possono presentare in una delle seguenti modalità:

  • consegna allo Sportello per il cittadino negli orari di apertura al pubblico
  • per posta con raccomandata A/R indirizzata a Comune di San Lazzaro di Savena, Servizio politiche abitative, p.zza Bracci 1, 40068, San Lazzaro di Savena (BO)
  • dalla propria casella mail ordinaria o dalla propria all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

In caso di invio per posta o tramite altra persona è necessario allegare la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. Se la richiesta viene presentata direttamente allo sportello, va firmata dal dichiarante al momento della presentazione, con esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità; per ridurre l'attesa presso lo sportello, si consiglia di presentare la richiesta già firmata con allegata copia del documento di identità.

Lo Sportello sociale fornisce assistenza alla compilazione della domanda e verifica la completezza della documentazione da allegare. In caso di assistenza alla compilazione del modulo, la domanda comprensiva della documentazione può essere consegnata direttamente allo Sportello sociale.

Per la presentazione della domanda, conduttori e locatori possono avvalersi delle rispettive organizzazioni di rappresentanza che abbiano sottoscritto appositi protocolli e/o accordi con il Comune o il Distretto di riferimento, anche a livello territoriale.

Scadenza per la presentazione

I cittadini interessati potranno presentare domanda fino alla scadenza annuale del programma regionale di cui alle Deliberazioni regionali n. 409/2023 e n. 919/2023, ovvero fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Si fa presente, tuttavia, che la concessione delle risorse ai Comuni capofila di Distretto socio-sanitario è prevista dalle stessa Deliberazione regionale n. 409/2023 per tranche e che il termine ultimo per l’annualità 2023, entro il quale gli stessi Comuni capofila potranno inviare alla Regione le richieste di erogazione di contributi, è fissato al 3 novembre 2023: ne consegue che le domande, ancorché ammissibili, non istruibili entro tale termine, potranno fruire del contributo – stante la capienza di risorse regionali – solo a seguito di ulteriori provvedimenti adottati della Regione Emilia-Romagna, concernenti la disciplina del Programma regionale e le relative scadenze per l’anno 2024.

Risposta

Modalità

Il contributo verrà erogato dall'Amministrazione Comunale direttamente al proprietario dell’alloggio, anche in forme rateali, successivamente al trasferimento dei fondi da parte della Regione, verificando periodicamente che il contratto rinegoziato sia regolarmente in essere e che non siano intervenute risoluzioni dalle parti.

Il locatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale:

  • l’eventuale termine anticipato del contratto di locazione, impegnandosi altresì in tal caso alla restituzione della quota di contributo eventualmente ricevuta per le mensilità non dovute;
  • le eventuali morosità del conduttore, affinché anche attraverso il supporto dell'Amministrazione Comunale possa essere messa in atto ogni azione preventiva ad evitare l'avvio di procedure di sfratto.

L'istruttoria delle pratiche (raccolta delle domande, valutazione di ammissibilità delle stesse) verrà gestita dall'Amministrazione Comunale.

Il Comune effettua i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Responsabile del procedimento